Art. 22 · Principi generali

Art. 22

Principi generali

In vigore dal 27 set 2001
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
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