Art. 11
In vigore dal 7 lug 1997
Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 11, di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso esige, in linea di principio, la costituzione di un deposito infruttifero. Oltre ad imporre la costituzione di tale deposito, il Consiglio può decidere di applicare le misure previste all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino.
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