Art. 8

In vigore dal 7 lug 1997
Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 11, di intensificare le sanzioni diverse dalla conversione dei depositi in ammende prevista dall' del presente regolamento, tale decisione interviene entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 12, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93. SEZIONE 3 SOSPENSIONE E SORVEGLIANZA
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Art. 8 Regolamento (UE) 1997/1467 | Portale Normativo