Art. 5
In vigore dal 7 lug 1997
L'eventuale decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 9, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, è deliberata entro un mese dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 104 C, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.
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