Art. 10

1.   Il Consiglio e la Commissione controllano l'attuazione delle misure adottate:

In vigore dal 7 lug 1997
— dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7, — dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9. 2.   Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 o dell'articolo 104 C, paragrafo 11. 3.   Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7, o nell'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 e dell'articolo 104 C, paragrafo 11. SEZIONE 4 SANZIONI
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