Art. 15
In vigore dal 7 lug 1997
Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all' del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1997:1467:oj#art-15