Art. 14

In vigore dal 7 lug 1997
Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1997:1467:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 1997/1467 | Portale Normativo