Art. 14
In vigore dal 7 lug 1997
Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.
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