Art. 16
In vigore dal 7 lug 1997
I depositi di cui agli del presente regolamento sono costituiti presso la Commissione. Gli interessi sui depositi e le ammende di cui all' del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 201 del trattato e sono distribuiti tra gli Stati membri senza disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 104 C, paragrafo 6, in proporzione della quota da essi detenuta nel PNL totale degli Stati membri ammissibili.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE
Storico versioni
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