Art. 6

In vigore dal 7 lug 1997
Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro due mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1997/1467 | Portale Normativo