Art. 1
In vigore dal 7 lug 1997
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati.
2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che adottano la moneta unica in conformità del trattato e per «Stati membri non partecipanti» si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1997:1467:oj#art-1