Art. 10
In vigore dal 27 gen 1992
1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, in appresso denominato « comitato ». Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Le misure richieste per l'applicazione dell' e dell', paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il residente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le misure proposte.
Storico versioni
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