Art. 11

In vigore dal 27 gen 1992
Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento e la Commissione riunisce le esperienze fatte negli Stati membri, segnatamente per quanto concerne nuovi metodi di evasione o frode fiscale, per migliorarne il funzionamento. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione anche qualsiasi informazione attinente all'imposta sul valore aggiunto concernente transazioni intracomunitarie che possa rivestire interesse a livello comunitario.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1992/218 | Portale Normativo