Art. 15

In vigore dal 27 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento non viene effettuato anteriormente al 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio Il Presidente A. MARQUES DA CUNHA (1) GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 23 e GU n. C 131 del 22. 5. 1991, pag. 5. (2) GU n. C 328 del 24. 12. 1990, pag. 265 e parere reso il 17 gennaio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 124. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15. (7) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1992/218 | Portale Normativo