Art. 14

In vigore dal 27 gen 1992
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle condizioni d'applicazione del presente regolamento, basandosi segnatamente sulla procedura di controllo permanente prevista all'. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.
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