Art. 6

In vigore dal 27 gen 1992
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro. 2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, in base ai dati raccolti ai sensi dell', paragrafo 1, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi. Qualora le venga specificamente richiesto, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA. 3. Qualora le venga richiesto, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona a cui è stato rilasciato il numero, purché siffatta informazione non venga archiviata dall'autorità richiedente in vista di un eventuale uso nel futuro. 4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi possano ottenere conferma della validità di un numero di identificazione IVA di una determinata persona. 5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'. TITOLO III Condizioni per gli scambi di informazioni
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