Art. 5
In vigore dal 27 gen 1992
1. Qualora le informazioni fornite a norma dell' siano insufficienti, l'autorità competente di uno Stato membro può, in qualsiasi momento e per casi specifici, richiedere ulteriori informazioni. L'autorità interpellata fornisce le informazioni il più presto possibile e comunque entro un termine che non superi tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente almeno i numeri, le date e gli importi delle fatture relative a determinate transazioni effettuate tra persone negli Stati membri interessati.
Storico versioni
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