Art. 8

In vigore dal 27 gen 1992
Nei casi comportanti uno scambio di informazioni previsto dall' e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato membro prevede la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata, tali disposizioni possono continuare ad applicarsi, salvo che la loro applicazione rischi di nuocere all'indagine sulla frode fiscale in un altro Stato membro; in quest'ultimo caso, su richiesta esplicita dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata si astiene da tale notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1992:218:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 1992/218 | Portale Normativo