Art. 9

In vigore dal 14 gen 1992
1.   Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, denominato «comitato dell'». Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei governatori della Banca e il segretariato è assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2.   Il regolamento interno del comitato è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità. 3.   Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. 4.   In seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
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