Art. 9
In vigore dal 14 gen 1992
1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, denominato «comitato dell'».
Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei governatori della Banca e il segretariato è assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. Il regolamento interno del comitato è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità.
3. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
4. In seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
Storico versioni
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