Art. 4

In vigore dal 14 gen 1992
1.   Le decisioni in materia di finanziamento riguardanti i progetti o le azioni a carico del bilancio delle Comunità sono adottate secondo le procedure indicate in appresso. 2.   Le decisioni di finanziamento diverse da quelle riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca, i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'. Le decisioni di finanziamento relative ai crediti globali per le azioni in materia di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione commerciale sono adottate secondo la procedura di cui all'; la Commissione informa regolarmente il comitato previsto da detto articolo sull'utilizzazione dei crediti globali. Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura di cui all' sono adottate dalla Commissione quando non comportano modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. 3.   Le decisioni di finanziamento riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'. 4.   Le decisioni di finanziamento riguardanti i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1992/92 | Portale Normativo