Art. 8

In vigore dal 14 gen 1992
1.   La Banca sottopone al comitato di cui all', per ottenerne il parere, un progetto di operazione di capitali di rischio. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio. 2.   Sulla base di questa consultazione la Banca trasmette il progetto alla Commissione. 3.   La Commissione prende la decisione di finanziamento entro un termine appropriato tenendo conto della caratteristiche del progetto. 4.   La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca che adotta le opportune misure.
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