Art. 3

1.   Le azioni volte a sostenere un programma di adeguamento strutturale sono attuate sulla base dei principi seguenti:

In vigore dal 14 gen 1992
— i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascun paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali; — i programmi di sostegno prevedono misure dirette in particolare ad ovviare agli effetti negativi che il processo di adeguamento strutturale può avere sul piano sociale e occupazionale, in particolare per gruppi svantaggiati della popolazione; — il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno. 2.   Per beneficiare delle varie forme di aiuto devono essere soddisfatti i criteri seguenti: — il paese interessato deve varare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di «Bretton Woods» o attuare programmi riconosciuti come analoghi, di concerto con dette istituzioni, ma non necessariamente sostenuti dalle medesime sul piano finanziario, in funzione della portata e dell'efficacia delle riforme dal punto di vista macroeconomico; — si tiene conto della situazione economica del paese, in particolare del livello di indebitamento e degli oneri del servizio del debito, della situazione della bilancia dei pagamenti e della disponibilità di valute, della situazione di bilancio, della situazione monetaria, del livello del prodotto interno lordo prò capite e del livello della disoccupazione. 3.   Le azioni idonee ad essere finanziate assumono la forma, ad esempio: a) di operazioni di assistenza tecnica legate al programma di sostegno in questione, nel settore macroeconomico e nei settori particolarmente interessati dall'adeguamento strutturale; b) di programmi settoriali o generali in materia di importazioni o di programmi per la creazione di posti di lavoro. 4.   I programmi di importazione hanno lo scopo di contribuire all'espansione della capacità produttiva. I fondi di contropartita risultanti da tali programmi d'importazione sono utilizzati per finanziare misure dirette ad attenuare le ripercussioni sociali negative dell'adeguamento strutturale, in particolare per la creazione di posti di lavoro. 5.   Nell'analizzare la situazione dei paesi che possono essere ammessi al beneficio degli aiuti conformemente al paragrafo 2, la Commissione, basandosi su una diagnosi stabilita secondo i criteri di cui a detto paragrafo, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese nei settori disciplinati da tali criteri. Il sostegno fornito per l'adeguamento strutturale deve essere direttamente legato alle azioni e misure prese dal paese beneficiario in funzione dell'adeguamento stesso. 6.   Le procedure applicabili all'assegnazione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle normali procedure amministrative e commerciali dei paesi beneficiari. Gli articoli 116, 117 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) sono applicabili nei casi in cui, trattandosi del settore privato, è veramente impossibile seguire le procedure definite dai protocolli, mentre le procedure precise che devono essere seguite sono stabilite esplicitamente, caso per caso, nel testo delle proposte finanziarie specifiche. Tuttavia per le importazioni dello Stato o del settore parapubblico sono seguite le consuete procedure in materia di appalti pubblici stabilite nei protocolli. 7.   La Commissione informa gli Stati membri, nei limiti del necessario e almeno una volta all'anno, per quanto riguarda la realizzazione delle azioni di sostegno all'adeguamento strutturale e per quanto riguarda qualsiasi problema relativo al mantenimento dell'ammissibilità a favore di tali azioni.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1992/92 — 1.   Le azioni volte a sostenere un programma di adeguamento strutturale sono attuate sulla base dei principi seguenti: | Portale Normativo