Art. 7
In vigore dal 14 gen 1992
1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti agevolati, la Banca elabora la proposta di finanziamento conformemente al proprio statuto.
La Banca chiede il parere della Commissione, conformemente all'articolo 21 del proprio statuto, nonché il parere del comitato previsto all' del presente regolamento.
2. Il comitato formula un parere sulla proposta elaborata dalla Banca. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.
Il comitato è inoltre informato dalla Banca in merito ai prestiti non agevolati che quest'ultima prevede di concedere sulle sue risorse proprie.
3. Sulla base di questa consultazione la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento per la concessione dell'abbuono d'interesse per il progetto in questione.
4. La Commissione sottopone al comitato MED un progetto di decisione di autorizzazione o eventualmente di rifiuto del finanziamento dell'abbuono d'interesse. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'.
5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che può accordare il prestito se nella decisione è previsto l'abbuono.
Storico versioni
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