Art. 11

In vigore dal 14 gen 1992
La Commissione e la Banca procedono ad una valutazione dei principali progetti conclusi in alcuni settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per determinare se gli obiettivi definiti in occasione dell'istruzione di tali progetti siano stati conseguiti e per enucleare i principi direttivi intesi ad aumentare l'efficacia delle future attività di sostegno. Questi rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri.
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