Art. 6
In vigore dal 14 gen 1992
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato MED», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori senza voto deliberativo.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazione al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3.
a)
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b)
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno all'unanimità, sulla base di un progetto presentategli dalla Commissione.
Storico versioni
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