Art. 4

Notifica anteriore all'esportazione - Sostanze della tabella I dell'allegato -

In vigore dal 13 dic 1990
1. Anteriormente all'esportazione delle sostanze classificate che figurano nella tabella I dell'allegato deve essere trasmesso un fascicolo alle competenti autorità dello Stato membro nel quale devono essere espletate le formalità doganali di esportazione. Oltre a soddisfare gli obblighi a norma dell', gli operatori interessati devono accertarsi che tali autorità abbiano ricevuto effettivamente detto fascicolo almeno 15 giorni lavorativi prima della presentazione di qualsiasi dichiarazione doganale di esportazione. Le autorità competenti accusano immediatamente ricevuta del fascicolo di cui al primo comma. 2. Il fascicolo di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: - nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore in un paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione e inoltre, ove sia noto all'operatore considerato, il nome e l'indirizzo del destinatario finale; - il nome della sostanza classificata come indicato nella tabella I dell'allegato; - il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo è il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato; - particolari in relazione alla spedizione, quali la data prevista di invio, la designazione dell'ufficio doganale in cui saranno completate le formalità doganali di esportazione, le modalità di trasporto e, ove sia noto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità ed eventualmente quello di entrata nel paese esportatore. 3. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, è vietata, mediante notifica scritta delle autorità competenti con ricevuta di ritorno, l'esportazione delle sostanze classificate di cui alla tabella I dell'allegato qualora esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 4. Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1, eventualmente mediante il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, si delibera sui fascicoli depositati dagli operatori. L'esportazione è autorizzata: - in mancanza, entro tale termine, di una decisione di proroga di questo ultimo, di richieste di precisazioni complementari o di notifica in applicazione del paragrafo 3, oppure - su presentazione di un'autorizzazione formale di esportazione, qualora l'autorità competente preveda il rilascio di tale documento. In ogni caso la ricevuta di ritorno di cui al paragrafo 1 o, qualora l'autorità competente ne preveda il rilascio, l'autorizzazione di esportazione, deve essere presentata alle autorità doganali all'atto del deposito della dichiarazione in dogana di esportazione. 5. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriore all'esportazione inviate alla Comunità da un paese terzo, a norma dell', paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite, a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo eventualmente pervenute; b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri; c) l'autorità che fornisce tali informazioni può richiedere che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsivoglia segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuti.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1990/3677 — Notifica anteriore all'esportazione - Sostanze della tabella I dell'allegato - | Portale Normativo