Art. 12

In vigore dal 13 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente P. ROMITA ALLEGATO TABELLA I - Efedrina - Ergometrina - Ergotamina - Acido lisergico - 1-fenil-2-propanone - Pseudoefedrina I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. TABELLA II - Anidride acetica - Acetone - Acido antranilico - Etere etilico - Acido fenilacetico - Piperidina I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1990/3677 | Portale Normativo