Art. 7

In vigore dal 13 dic 1990
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l', si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
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