Art. 3

Notifica

In vigore dal 13 dic 1990
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione o all'esportazione, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
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