Art. 5

Meccanismi specifici per l'esportazione - Sostanze riportate nella tabella II dell'allegato -

In vigore dal 13 dic 1990
Per completare il dispositivo di controllo del commercio internazionale delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, l' è applicabile mutatis mutandis alle esportazioni di sostanze classificate riportate nella tabella II dell'allegato in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese che abbia comunicato alla Commissione il suo desiderio di essere informato preliminarmente di qualsiasi spedizione di dette sostanze che lo interessano in quanto possono servire alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope sul suo territorio. TITOLO III MISURE DI CONTROLLO
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