Art. 8

In vigore dal 13 dic 1990
Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1990/3677 | Portale Normativo