Art. 1

In vigore dal 13 dic 1990
1. Il presente regolamento determina le misure da adottare per controllare il commercio tra la Comunità e i paesi terzi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, per evitarne la diversione. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sostanze classificate» : le sostanze che figurano in allegato, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i preparati farmaceutici, o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione; b) «importazione» : l'introduzione materiale di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità; c) «esportazione» : l'uscita materiale di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione; d) «transito» : il trasporto di sostanze classificate tra paesi terzi, attraverso il territorio doganale della Comunità, nonché qualsiasi trasbordo effettuato su tale territorio; e) «operatore» : una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, produzione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali importazione, esportazione, transito, intermediazione e lavorazione delle sostanze classificate. Questa definizione include segnatamente le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività; f) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti» : l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972. TITOLO II CONTROLLO DEL COMMERCIO
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3677 | Portale Normativo