Art. 8

In vigore dal 15 nov 1990
1. Se il trasferimento forma oggetto di una transazione commerciale, viene registrato anche l'importo della transazione. 2. Le autorità nazionali garantiscono la trasparenza del mercato e l'informazione dei viticoltori in merito ai costi delle transazioni commerciali. TITOLO II Disposizioni particolari per i trasferimenti destinati alla produzione di vini da tavola
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