Art. 8
In vigore dal 15 nov 1990
1. Se il trasferimento forma oggetto di una transazione commerciale, viene registrato anche l'importo della transazione.
2. Le autorità nazionali garantiscono la trasparenza del mercato e l'informazione dei viticoltori in merito ai costi delle transazioni commerciali.
TITOLO II
Disposizioni particolari per i trasferimenti destinati alla produzione di vini da tavola
Storico versioni
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