Art. 10
In vigore dal 15 nov 1990
1. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate a condizione che la produzione offra garanzie di qualità elevata e statale.
2. I criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri a norma dell', paragrafi 3 e 4, devono corrispondere ai seguenti casi:
- coltivatori che beneficiano di misure di miglioramento strutturale ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (1);
- conduttori le cui parcelle sono oggetto di operazioni di ristrutturazione collettiva o di riassetto di utilità generale;
- aderenti ad associazioni di viticoltori che praticano la vinificazione in forma collettiva o coltivatori con cantina propria che perseguono una politica di qualità, mediante selezione del raccolto e impiego di materiale da vinificazione adatto;
- conduttori che producono o si impegnano a produrre vini ad indicazione geografica ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- conduttori in grado di dimostrare che la loro produzione vinicola è permanentemente ed integralmente commercializzata a condizioni di mercato soddisfacenti.
3. Se vi è rischio di squilibrio su un mercato per i prodotti di una determinata origine, lo Stato membro può sospendere o limitare i trasferimenti verso le zone di produzione interessate, specialmente se si tratta di prodotti vitivinicoli a designazione geografica. In tal caso, lo Stato membro ne informa al riguardo la Commissione.
Storico versioni
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