Art. 5

In vigore dal 15 nov 1990
1. I trasferimenti possono essere effettuati soltanto nell'ambito di una stessa regione di produzione. Detta regione deve presentare caratteristiche produttive sufficientemente omogenee perché la generalizzazione dei trasferimenti non provochi squilibri socioculturali o economici. In particolare, i livelli di resa agronomica devono essere simili nell'insieme della regione. 2. Lo Stato membro limita la superficie che può essere oggetto di trasferimento per ogni campagna vitivinicola all'1 % della superficie totale del suo territorio destinata alla produzione di vino da tavola, di uva da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto. 3. Lo Stato membro stabilisce per ciascuna regione di produzione: - l'elenco delle varietà considerate migliorative e aventi una resa moderata; le varietà piantate in seguito a trasferimento devono essere riportate in questo elenco; - la superficie minima di impianto mediante trasferimento di diritti, compresa tra 10 e 50 are; - la superficie massima acquisibile annualmente per azienda; - criteri di assegnazione peculiari alla regione e conformi agli obiettivi di qualità perseguiti dal presente regolamento. Ai fini dell'autorizzazione, le domande di trasferimento devono rispondere alle condizioni sopra indicate. 4. Lo Stato membro informa i potenziali richiedenti in merito ai criteri definitivi entro il 1o marzo di ogni anno. Tali criteri possono essere stabiliti secondo un ordine di priorità di assegnazione; qualora l'insieme delle domande ecceda la superifice massima di cui al paragrafo 2, le autorizzazioni vengono rilasciate secondo quest'ordine di priorità oppure in base ad una riduzione generale.
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