Art. 9

In vigore dal 15 nov 1990
1. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata al rispetto di un livello massimo di resa da non superare, fissato dallo Stato membro, per ciascuna regione. 2. Sono esclusi dall'autorizzazione al trasferimento gli impianti di viti che saranno sottoposte ad un regime di conduzione a resa elevata, quali le viti irrigate o le viti a pergola. 3. Se esiste una suddisivione zonale delle potenzialità varietali, l'autorizzazione al trasferimento è rilasciata unicamente per le varietà riconosciute come migliorative.
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