Art. 7

In vigore dal 15 nov 1990
1. Anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste in applicazione del presente regolamento e in particolare a norma dell'. La Commissione verifica la conformità di tali misure con la normativa comunitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, precisandone le attribuzioni. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni campagna, il numero di autorizzazioni al trasferimento rilasciate nel corso della campagna, per regione, il numero dei cedenti e dei cessionari, le superfici oggetto di trasferimento ed il valore medio alle operazioni, ripartendo tali dati in base alle categorie di utilizzazione delle varietà di viti. Questi dati possono essere trasmessi nel quadro della comunicazione annuale effettuata dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (CEE) n. 822/87.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/3302 | Portale Normativo