Art. 2

In vigore dal 15 nov 1990
1. Per ciascuna domanda di trasferimento, l'esistenza del diritto che forma oggetto della domanda è attestata dalle autorità competenti sulla base di una verifica di tutti i diritti di reimpianto dell'azienda del cedente. Tale verifica deve consentire di ripercorrere l'intero iter parcellare, con tutte le estirpazioni e gli impianti intervenuti nell'azienda durante un periodo minimo di otto anni. L'auten ticità dei diritti deve essere accertabile tramite la trascrizione mensile delle estirpazioni, dei reimpianti e dei nuovi impianti nel registro o nel catasto viticolo di ciascuno Stato membro, oppure nello schedario vitivinicolo comunitario se già operante nell'unità amministrativa di cui trattasi. 2. Agli effetti del presente regolamento, qualsiasi estirpazione atta ad originare diritti di reimpianto deve essere oggetto di controllo in loco da parte delle competenti autorità. Le persone fisiche o giuridiche che intendano procedere all'estirpazione su una superficie viticola devono presentare alle autorità competenti una dichiarazione di estirpazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle relative operazioni. Detta dichiarazione permette di identificare la persona, l'azienda e la parcella soggetta ad estirpazione, nonché la data prevista per quest'ultima. 3. Il cedente deve essere in regola con la normativa comunitaria in materia di impianti viticoli. 4. Il coltivatore che abbia acquisito diritti di nuovo impianto nelle ultime cinque campagne o nella campagna in corso non può cedere i propri diritti.
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