Art. 3

In vigore dal 15 nov 1990
Per poter effettuare un trasferimento, il richiedente deve rispondere alle seguenti condizioni, per le categorie di utilizzazione delle varietà di vite in questione: - non detenere diritti in portafoglio o detenerne un numero insufficiente per realizzare gli impianti previsti; per qualsiasi impianto da effettuarsi nell'azienda, si devono utilizzare prioritariamente i diritti in portafoglio, prima di poter esercitare i diritti acquisiti mediante trasferimento. - non aver beneficiato di un premio di abbandono definitivo delle superifici viticole nelle ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed impegnarsi a non richiedere tale premio durante le cinque campagne successive, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 777/85 della Commissione (1) e dell', paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio (2). Se, a prescindere dai trasferimenti, il diritto di reimpianto può essere esercitato soltanto sulla superficie su cui ha avuto luogo l'estirpazione, questa condizione si applica esclusivamente alle parcelle che formano oggetto della domanda di trasferimento; - non aver ceduto diritti di reimpianto durante le ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed impegnarsi a non cederne nelle cinque campagne successive; - essere in regola con la normativa vitivinicola comunitaria o nazionale.
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