Art. 9
In vigore dal 17 set 1990
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie a cui le merci sono assoggettate, ciascuno Stato membro ha la facoltà di porre in atto procedure semplificate applicabili in talune circostanze, a beneficio di merci che non sono destinate a circolare nel territorio di un altro Stato membro.
Tali procedure sono comunicate alla Commissione ed agli altri Stati membri.
TITOLO V
TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO
Capitolo 1
Procedura
Storico versioni
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