Art. 7
In vigore dal 17 set 1990
Le merci che a norma dell', paragrafo 2, lettera c) circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno e non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, a condizione che si attesti l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalità doganali corrisponden alle misure comunitarie che avevano reso necessaria l'uscita delle merci da detto territorio, nonché, eventualmente, degli effetti di tali formalità.
TITOLO IV
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Storico versioni
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