Art. 3

In vigore dal 17 set 1990
1. Il presente articolo si applica fatti salvi gli accordi conclusi o da concludere dalla Comunità con taluni paesi terzi in materia di transito. 2. Circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno: a) le merci non comunitarie; b) le merci che sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato precitato; c) le merci che, pur essendo comunitarie, formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali d'esportazione. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all', i casi di applicazione della presente disposizione. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno, le merci comunitarie che: a) sono spedite da una località ad un'altra della Comunità, attraverso il territorio di uno o più paesi EFTA; b) sono spedite nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire nel periodo transitorio, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due Stati membri, la libera circolazione delle merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali, o di altre misure previste dall'atto di adesione; c) sono spedite nei casi in cui una disposizione comunitaria abbia espressamente previsto l'applicazione di tale procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2726:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo