Art. 5

In vigore dal 17 set 1990
1. Il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico. 2. In deroga agli il regime di transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati: a) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreché: 1) essi siano iniziati o debbano concludersi all'esterno della Comunità, oppure 2) riguardino spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunità e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure 3) siano effettuati da una località all'altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo; b) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito; c) in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); d) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. 3. Il presente regolamento è applicabile, fatti salvi i divieti o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito fissati dagli Stati membri, purché essi siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee. TITOLO III CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo