Art. 6

In vigore dal 17 set 1990
1. Fatti salvi gli , tutte le merci che circolano nel territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno carattere comunitario. 2. Le disposizioni del paragafo 1 non si applicano alle merci che circolano vincolate a uno dei regimi di cui all', né a quelle che circolano da una località all'altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo. Nei casi previsti al primo comma, il carattere comunitario delle merci in questione deve eventualmente essere debitamente comprovato.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo