Art. 39
In vigore dal 17 set 1990
1. Si considera che le merci non siano comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario, quando sono trasportate per via aerea da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità.
2. Si considera che le merci siano comunitarie, salvo sia stabilito che non hanno carattere comunitario in applicazione del paragrafo 3, quando sono trasportate per via aera da un aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità a destinazione di un altro aeroporto ivi situato.
3. Il regime di transito comunitario previsto dagli è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.
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