Art. 42

In vigore dal 17 set 1990
1. È istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato elabora il proprio regolamento interno.
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Art. 42 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo