Art. 40

In vigore dal 17 set 1990
1. Si considera che le merci non siano comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario, quando sono trasportate via mare da un porto situato in un paese terzo a destinazione di un porto situato nel territorio doganale della Comunità. 2. Si considera che le merci siano comunitarie, salvo sia stabilito che non hanno carattere comunitario in applicazione del paragrafo 3 o salvo in casi particolari da determinare, ove necessario, quando sono trasportate via mare da un porto situato nel territorio doganale della Comunità a destinazione di un altro porto ivi situato. 3. Il regime di transito comunitario previsto dagli è obbligatorio per le merci trasportate via mare soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un porto della Comunità. 4. Per l'applicazione del presente articolo, si considera che le merci caricate o trasbordate in un porto franco situato nel territorio doganale della Comunità siano caricate o trasbordate in un porto situato in un paese terzo. TITOLO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE SPEDIZIONI POSTALI
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Art. 40 Regolamento (UE) 1990/2726 | Portale Normativo