Art. 41

In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga agli , il regime di transito comunitario non si applica alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali). 2. L', paragrafo 1, si applica alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità, a meno che sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento figuri un'etichetta il cui modello è da determinarsi. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o a fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci sono non comunitarie. TITOLO IX DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
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